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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Soc. Coop. “MARIANNA”
Scuola Paritaria Primaria e dell’Infanzia
Via Arco S. Antonio, 29 - 80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel. 081/5069115 - P. IVA 01550831216

REGOLAMENTO ISTITUTO


TITOLO I

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI


ART. 1 CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- I vari Organi Collegiali devono essere convocati almeno con cinque giorni di preavviso rispetto alla data delle riunioni con lettera indirizzata ai singoli membri (Consiglio delle Scuola, Consiglio di Interclasse/Intersezione) e con apposita circolare (Collegio dei docenti).

- In ogni caso la convocazione dovrà indicare gli argomenti all’ordine del giorno e copia di essa sarà esposta all’albo della Scuola costituendo così adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale.

- La data di convocazione dovrà essere comunicata anche al personale non docente onde permettere una regolare agibilità dei locali di riunione.


ART. 2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E COLLEGAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- Ciascuno degli Organi Collegiali deve programmare le proprie attività, allo scopo di organizzare nel tempo la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. I programmi, per quanto possibile, dovranno essere comuni ai vari Organi Collegiali, rispettando le competenze di ciascuno


ART. 3 ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE

- Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.


ART. 4 CONSIGLIO D’INTERCLASSE – INTERSEZIONE

- Il Consiglio d’Interclasse – Intersezione viene convocato dal Coord. Didattico secondo le modalità di cui all’art. 1.

- Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e tenendo conto degli impegni di lavoro dei rappresentanti dei genitori.


ART. 5 COLLEGIO DEI DOCENTI

- Fermo restando le modalità di convocazione di cui all’art. 1, il Collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore didattico lo ritenga necessario oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta: comunque almeno una volta a trimestre.

- Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.


TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA


ART. 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

- Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Legale Rappresentante ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il presidente.

- L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i membri del Consiglio, È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

- Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

- A parità di voti si procede al ballottaggio.

- Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.


ART. 7

- Il Consiglio della Scuola si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi.

- Il Consiglio si propone di accettare le stanze provenienti da:

il Collegio dei Docenti, i Consigli d’Interclasse e d’Intersezione, le assemblee dei genitori.


ART. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

- Il Consiglio della Scuola è convocato dal presidente. La lettera di convocazione redatta dal segretario del Consiglio è firmata dal presidente o dal vicepresidente o dal segretario per il presidente, deve indicare la data e l’ora della riunione.

- L’ordine del giorno è affisso all’albo della Scuola. Nel caso in cui vi sia impossibilità di consegnare l’invito per la convocazione ai singoli consiglieri, l’affissione all’albo dell’avviso di convocazione è ritenuta sufficiente come convocazione qualora la data sia stata stabilita al termine della seduta precedente


ART. 9 CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

- La richiesta per la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola può essere fatta:

• da almeno un terzo dei componenti del Consiglio della Scuola;

• da almeno un terzo dei Consigli di Interclasse e Intersezione;

- La richiesta deve essere rivolta deve essere rivolta al presidente. È facoltà del presidente, anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.

- In caso di convocazione straordinaria, questa può essere fatta anche telefonicamente.


ART. 10 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- La seduta è aperta dal presidente, che dopo aver constatato la validità della riunione, in rapporti al numero dei presenti (metà più uno dei componenti in carica), legge l’ordine del giorno.

- Ogni argomento viene presentato dal relatore iscritto a parlare. Al termine i presenti, uno alla volta, possono prendere la parola.

- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

- La votazione si fa per alzata di mano. La votazione quando si tratta di questioni di persone, è segreta.

- Il verbale compilato a cura del segretario viene letto dal segretario, confermato dai consiglieri presenti all’inizio della seduta successiva come primo capo all’ordine del giorno e sottoscritto dal presidente e dal segretario.


ART. 11 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

- La copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio della Scuola del testo delle deliberazioni stesse, viene affissa all’albo della Scuola entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Tale copia rimane esposta per un periodo di dieci giorni.

- La copia da affiggere all’albo è consegnata al Coordinatore didattico dal segretario del Consiglio; il Coordinatore ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

- Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone.


ART. 12 DURATA DELLE RIUNIONI

- Le riunioni non devono superare, in linea di massima, la durata di due ore e trenta.

- Se durante la riunione sorgono nuovi argomenti si pongono all’ordine del giorno della seduta successiva.

- Per motivi eccezionali la seduta può essere aggiornata a brevissima scadenza.


ART. 13 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

- Il Consiglio della Scuola, qualora ne ravvisi l’utilità, potrà invitare alle sue sedute uno o più componenti delle varie organizzazioni sociali al fine di avere un contatto più diretto con le medesime.


TITOLO III

NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA


ART. 14 DIVULGAZIONE DELLE NORME

- Il Consiglio della Scuola si fa d’obbligo di divulgare tutte le norme approvate in questo regolamento ed altre che potrebbero eventualmente in un secondo momento essere aggiunte


ART. 15 FORMAZIONE E CONSISTENZA DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

- Tutte le classi e le sezioni della scuola sono miste e le loro consistenza non dovrà superare, per il numero, i 25 alunni fatta salva la continuità didattica e nei limiti delle possibilità offerte dall’organico.

- Per la formazione e composizione delle classi e sezioni, per la formulazione dell’orario di lezione e lo svolgimento delle altre attività didattiche, il Collegio dei Docenti formula proposte al Coordinatore didattico, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio della Scuola.


ART. 16 ORARIO DELLE LEZIONI

- L’ingresso degli alunni della scuola primaria inizia alle ore 8.30 e le lezioni cominciano alle ore 8.45 e terminano alle ore 1445, dal lunedì al venerdì.

- L’ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia inizia alle ore 8.20 e le attività didattiche iniziano alle ore 8,30 e terminano alle ore 15,00, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato terminano alle ore 12,00

- Per l’anno scolastico 2021-2022 gli orari sono determinati dalle disposizioni del dirigente scolastico, sulla base dei provvedimenti previsti nel DL 11/2021


ART. 17 INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI

- Gli alunni accedono nella scuola all’ora d’inizio delle lezioni fissato nel precedente articolo.

- L’uscita degli alunni avviene sotto la diretta sorveglianza dell’insegnante, fino al cancello utilizzato per l’ingresso.

- Il personale subalterno collabora nella vigilanza degli alunni sia all’ingresso, sia all’uscita degli stessi.

- Norme particolari sono indicate dal Coordinatore didattico.

- Per l’anno scolastico 2021-2022 gli orari sono determinati dalle disposizioni del dirigente scolastico, sulla base dei provvedimenti previsti nel DL 11/2021


ART. 18 RITARDO DEGLI ALUNNI

- Il ritardo abituale superiore ai 30 minuti viene notificato per iscritto dall’insegnante di classe ai genitori del minore.


ART. 19 USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI

- Gli alunni che, per qualsiasi motivo, siano costretti a lasciare la scuola prima del termine dell’orario delle lezioni, debbono essere ritirati da uno dei genitori identificato come tale, previo rilascio di una dichiarazione scritta all’insegnante di classe.

- In caso di malessere verrà avvertito uno dei familiari, in caso di irreperibilità degli stessi si provvederà con i mezzi di emergenza (C.R.I. 113).


ART. 20 RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI IN CASO DI MALATTIA

- L’alunno che si sia assentato dalla scuola per più di cinque giorni vi è riammesso dietro presentazione di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia sofferta e l’idoneità alla frequenza.


ART. 21 PARTECIPAZIONE GRATUITA DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

- La partecipazione degli alunni a qualsiasi attività promossa dalla scuola e svolta nei locali della scuola è completamente gratuita e consentita a tutti.

- Sono pertanto vietate collette o raccolte di denaro a qualsiasi titolo: deroghe in casi particolari potranno essere preventivate dal Consiglio della Scuola e fermo restando la divulgazione delle circolari provenienti dai superiori Uffici.


ART. 22 COLLOQUI GENITORI

- I genitori degli alunni vengono ricevuti in orario extrascolastico secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico


TITOLO IV

NORME VARIE


ART. 23 DIVIETO DI VENDITA E PROPAGANDA NELLA SCUOLA

- È vietata, a qualsiasi titolo, la vendita e la pubblicità di libri, materiale didattico e simili all’interno della Scuola, come pure è vietato fornire indirizzi delle famiglie.


ART. 24 PRESA VISIONE DELLE CIRCOLARI

- Durante l’orario delle lezioni, il docente non può essere impegnato in nessun’altra attività diversa da quella specifica dell’insegnamento.

- I collaboratori svolgono le mansioni loro affidate dal Coordinatore didattico, solo in orario extrascolastico.

- Le circolari interne e le altre comunicazioni ufficiali, salvo in caso eccezionale, vengono depositate accanto al registro delle firme di presenza e firmate dai docenti per presa visione.


ART. 25 RICHIESTA CERTIFICATI

- Per ottenere il rilascio dei certificati, occorre produrre una domanda scritta nella quale, oltre alle indicazioni delle generalità complete del richiedente, occorre precisare il tipo e l’uso del certificato.

- I suddetti certificati vengono rilasciati minimo cinque giorni dopo la presentazione della domanda, tranne casi eccezionali.


ART. 26 ACCESSO DEGLI INSEGNANTI IN SEGRETERIA

- Gli insegnanti possono accedere in segreteria per il disbrigo di pratiche amministrative in orario extrascolastico.


ART. 26 BIS

- Il presente regolamento può essere modificato e integrato dal Consiglio della Scuola su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso dalla metà più uno dei Consigli d’Interclasse e Intersezione, dal Collegio dei Docenti o dalla maggioranza dei genitori.

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento ci si richiama alla legislazione vigente.



 
 
 

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